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6 ottobre, 2017

Categoria: REDDITI

Utili e dividendi formatisi in esercizi successivi al 31.12.2016 saranno tassati in ragione del 58,14% e non più del 49,72. La nuova tassazione degli utili/dividendi distribuiti è legata alla riduzione dell’aliquota IRES, che dal 2017 passerà dal 27,5% al 24%. In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi l’aliquota massima IRPEF del 43%.

Infatti, ipotizzando a titolo di esempio un utile ante IRES pari a 100:

l’IRES dovuta sarebbe pari a 24;

il dividendo distribuibile al socio sarebbe pari a 76 (100-24);

il prelievo aggiuntivo IRPEF dovrebbe essere pari a 19 (43 – 24);

la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all’aliquota marginale IRPEF del 43% garantirebbe il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%).

Tutto questo rimane valido per le partecipazioni qualificate, mentre rimane invariata l’aliquota del 26% per i dividenti/utili percepiti da partecipazioni non qualificate.

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell’esercizio d’impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell’esercizio d’impresa da parte di soggetti non IRES l’art. 58, comma 2, TUIR stabilisce, come sopra accennato, la percentuale di esenzione. Il Decreto in esame ha pertanto fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86% (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L’applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall’1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018.

I.P.