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7 aprile, 2021

Categoria: AGEVOLAZIONI, REDDITI

casa apeNelle risposte dell’agenzia delle entrate del 07.01.2021 sono meritevoli di segnalazione le seguenti:

LIMITE MASSIMO SPESA AGEVOLABILE

In presenza di un edificio nel quale sono presenti più unità immobiliari “funzionalmente indipendenti”, individuate con le modalità sopra esposte, nella citata Risposta n. 10 l’Agenzia, riprendendo quanto già precisato nella citata Circolare n. 24/E, ribadisce che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente).

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO

Risposta, n. 11 l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che la nuova detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico su un’unità immobiliare che, al fine di rispettare le distanze dai confini e sfruttare meglio la bioclimatica (classe energetica A4), viene demolita e ricostruita con spostamento di sedime e aumento di volumetria, a condizione che gli interventi rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.

In altre parole, pertanto, se dalla licenza amministrativa gli interventi sopra elencati risultano rientranti in un intervento di ristrutturazione dell’edificio, non si configura, nemmeno per l’ampliamento, la realizzazione di una nuova costruzione e conseguentemente le spese sono interamente agevolabili, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di spesa agevolabile.

DETENTORE E PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Risposta n. 16 l’Agenzia, oltre a confermare che tra i possibili beneficiari della nuova detrazione del 110% sono ricompresi anche i detentori dell’immobile oggetto dei lavori agevolati, quali l’inquilino o il comodatario, specifica che: una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto … a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

In altre parole, pertanto, se il detentore / inquilino / comodatario dell’immobile sostiene spese per interventi agevolabili, il diritto dello stesso a fruire della nuova detrazione del 110% non è influenzato dal comportamento tenuto dal proprietario con riferimento ad altri immobili, ed in particolare dal fatto che quest’ultimo fruisca della detrazione per altri 2 immobili (limite massimo consentito).

I.P.