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6 ottobre, 2016

Categoria: IVA

I soggetti che intendono effettuare operazioni intraUE devono preventivamente ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate. Con la richiesta di tale autorizzazione avviene  l’iscrizione nell’apposito archivio denominato VIES (acronimo di VAT Information Exchange System).

L’iscrizione al VIES costituisce condizione imprescindibile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA.

L’iscrizione al VIES è dunque necessaria per poter effettuare acquisti o cessioni di beni intraUE ma anche per effettuare o ricevere prestazioni di servizi intraUE, soggette ad IVA nello Stato di destinazione, DPR 633/72 ex art. 7-ter.

L’agenzia delle entrate può procedere alla cancellazione dal VIES d’ufficio, qualora venga riscontrato mancato invio di modelli intra per quattro trimestri consecutivi; prima di procedere l’agenzia delle entrate invia preventivamente una comunicazione al contribuente; da tale termine decorsi inutilmente 60 giorni, la cancellazione ha effetto; fermo rimanendo la possibilità di richiedere nuovamente l’iscrizione con le consuete modalità.

Particolare attenzione deve essere posta dai contribuenti che effettuano acquisti via web, costoro, infatti, spesso ignorano che il cedente è residente in stato UE salvo accorgersene al ricevimento fattura. L’effettuazione di operazioni intra UE in mancanza di iscrizione può comportare sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta omessa oltre a dover regolarizzare i modelli intrastat.