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29 ottobre, 2018

Categoria: IVA

Dall’01/01/2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti, ad eccezione dei contribuenti minimi, dei forfetari, degli agricoltori esonerati.

Molti operatori stanno inviando ai propri clienti una specifica comunicazione con la quale viene chiesto di indicare l’indirizzo al quale la fattura elettronica dovrà essere recapitata.

Va ricordato che la fattura elettronica consiste in un file redatto in uno specifico formato (xml) “leggibile” solo dai sistemi informatici; per conoscerne i contenuti di tali files servono applicazioni apposite che estrapolano i dati contenuti nel file xml e li rendono leggibili in formato pdf.

Le modalità consentite dal MEF per ricevere i suddetti files formato xml, che rappresenteranno le fatture in formato elettronico, sono sostanzialmente due.

Ricezione mediante utilizzo di casella di posta elettronica certificata;

oppure ricezione mediante utilizzo di un indirizzo telematico, appositamente predeterminato e autorizzato all’uopo.

Va detto da subito che il canale PEC si ritiene sconsigliabile perché poco agevole a controlli automatizzati e all’utilizzo di procedure d’importazione, verifica e trattamento dei documenti digitalizzati, sia per i fini tributari sia per i fini logistico amministrativi.

La fattura, infatti, non può essere solo disponibile al commercialista che la deve trattare sotto il profilo tributario ma deve altresì essere disponibile al contribuente per la gestione logistico amministrativa, il file allegato ad eventuale pec, andrebbe poi salvato e riaperto con apposita applicazione per conoscerne i contenuti.

Preferibile e consigliabile invece sarà la ricezione mediante utilizzo del codice destinatario che può essere reso disponibile dal commercialista o da operatori partner che si siano organizzati per allestire apposito portale da mettere a disposizione dei propri clienti.

A garantire che la fattura venga veicolata ad un apposito portale telematico scelto dal contribuente è stato istituito un apposito codice corrispondente ad un indirizzo telematico; tale canale prevede infatti la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, che si conclude con l’attribuzione del codice destinatario formato da 7 caratteri alfanumerici.

Dall’interfaccia web “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla funzione “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura”, ciascun soggetto passivo (direttamente o tramite commercialista delegato) ha la possibilità di indicare e registrare l’indirizzo al quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta acquirente / committente.

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal sistema di interscambio come prioritaria nella consegna della fattura elettronica, così, qualora il fornitore abbia indicato in fattura un codice errato, oppure abbia omesso di indicare PEC o codice destinatario,comunque, atraverso la combinazione del codice fiscale partita iva, il sistema di interscambio leggerà sempre l’indirizzo preregistrato nel portale e garantirà la trasmissione dei documeniti all’indirizzo pre registrato.

In quest’ultimo caso non sarà necessario comunicare ai propri fornitori alcun codice o pec, si potrà chiedere loro di non compilare nulla ottenendo la certezza della ricezione di tutte le fatture ricevute e la leggibilità delle medesime.

I.P.