News

21 dicembre, 2017

Categoria: SENTENZE

In data 19/12/2017 è stata depositata sentenza N. 5470/2017  con la quale la CTR di Milano rigettava appello dell’agenzia entrate di Monza e Brianza. Il contribuente avvalsosi della rivalutazione dei terreni edificabili nel 2004 procedeva a far redigere regolare perizia giurata nonché a versare relativa imposta sostitutiva. Dopo la perizia il Comune riduceva i coefficienti di edificabilità del 60% e conseguentemente veniva ridotto anche il valore dell’area, che conseguentemente veniva ceduta nel 2007 ad un prezzo inferiore alla perizia. L’ufficio, senza dichiarare una reale motivazione, procedeva ad accertare realizzo di plusvalenza abnegando il valore già affrancato con versamento dell’imposta sostitutiva. Il contribuente promuoveva ricorso in CTP ottenendo pieno accoglimento motivato dal fatto che la riduzione di valore dipendeva da cause estranee al contribuente ed altresì dal fatto che si sarebbe concretizzata doppia imposizione, poiché l’imposta sostitutiva versata risultava sostituire le imposte dirette. L’agenzia entrate promuoveva appello in CTR che veniva respinto con condanna dell’agenzia al pagamento di € 3.000 di spese processuali.

I.P.