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3 ottobre, 2018

Categoria: IVA

Occorre ricordare che i beni considerati dalla legge come significativi sono:

– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni e interni;

– caldaie;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;

– videocitofoni;
– impianti di sicurezza.
Ricordiamo che, per il bene significativo, l’IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza del costo del servizio, sui beni accessori e sulle parti staccate.
Con la circolare 15 del 12-07-2018 l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di applicazione dell’IVA, del 10%, inerente prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati abitativi, con precisazioni particolare per i beni significativi.
In particolare, la norma chiarisce che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale: qualora si riscontri questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene, ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%); in caso contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La circolare dell’agenzia delle entrate n. 15/E/2018 si occupa delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA con aliquota nella misura del 10%, precisando che le parti staccate rientrano nella aliquota agevolata.
– se sono autonomamente funzionali rispetto al manufatto principale, ovvero al bene significativo, non sono comprese nel valore del bene stesso, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%;
– se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni e, di conseguenza, assoggettata al medesimo trattamento fiscale. In quest’ultimo caso, cioè, il valore della parte staccata deve confluire nel valore dei beni significativi, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.
Nella circolare si propone anche un esempio in merito. Un caso è quello della sostituzione del bruciatore della caldaia già installata. La caldaia è un bene significativo, mentre il bruciatore è una parte staccata che, generalmente, non ha una sua autonomia funzionale rispetto alla caldaia. Tuttavia, il valore del bruciatore confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, in quanto, nell’ambito dell’intervento di sostituzione non viene fornito il bene significativo (caldaia), bensì esclusivamente un suo componente.
Con riferimento alle tapparelle, l’agenzia le considera come funzionalmente autonome rispetto agli infissi e quindi, il loro valore è da ricomprendere nel valore della prestazione di servizio soggetto a IVA con aliquota del 10% e non è, invece, attratto nel valore del bene significativo. Se invece le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore integrate con gli infissi, allora assumono la natura di beni significativi non soggetti autonomamente all’aliquota del 10%.

I.P.