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24 ottobre, 2019

Categoria: IVA

teminale e mani

Nonostante l’introduzione della fattura elettronica ormai da un anno, l’odissea degli artigiani che operano nel settore edile, continua. Per riuscire ad emettere una fattura, ad esempio un elettricista, si troverà a dover scegliere tra 10 diversi comportamenti tributari, badando a non sbagliare per non cadere in sanzioni.

Per prima cosa dovrà porsi tre domande: 1) Verso chi emette fattura, 2) che prestazione dovrà fatturare, 3) la prestazione è o meno inerente ad edifici.

La risposta alla prima domanda produrrà la diversità di comportamenti seguenti:

  1. se il soggetto è un c.d. B2C consumatore privato, emetterà fattura con iva;
  2. se il soggetto è un condominio, emetterà fattura con iva, ma dovrà applicare la ritenutad’acconto del 4%;
  3. Salvo che l’amministratore del condominio non abbia optato per il bonus ristrutturazione, in qs. caso non dovrà applicare ritenutapur trattandosi di condominio;
  4. se il soggetto è un ente pubblico o ente privato partecipato da enti pubblici, (dopo avere consultato elenco nazionale) emetterà fattura con iva, ma applicando il regime dello split payment, ossia, esporrà in fattura l’iva ma non dovrà incassarla e nemmeno versarla.
  5. se il soggetto è un c.d. B2B, ossia dotato di partita iva, e l’operazione avviene in un contesto di subappaltoallora dovrà applicare reverse charge art. 17 comma 6 lettere a);
  6. se il soggetto è un B2B perché dotato di p. iva, ma, sia beneficiario di particolari regimi fiscaliche li esonerino dagli adempimenti della annotazione delle fatture e della tenuta del registro degli acquisti (come le SSD), emetterà fattura con applicazione dell’iva;
  7. se il soggetto è sempre un B2B ma non operante in rapporto di subappalto, e nemmeno soggetto a regimi fiscali speciali, dovrà porsi la seconda e la terza domanda ed allora: emetterà fattura, con applicazione del reverse charge edilizia, (questa volta in applicazione sempre dell’art. 17 comma 6, ma non lettera a) bensì lettera a-ter)ma, si badi bene, solo qualora la prestazione fatturata consista in:
  • installazione di impianti,
  • pulizie
  • demolizione
  • completamento
  1. con applicazione dell’ivase le prestazioni di cui sopra non dovessero riguardare edifici; (ad esempio un cancello carraio, la pulizia di un macchinario);
  2. con applicazione dell’iva qualora si tratti di solo fornitura di materiale, oppure di fornitura con posa.
  3. In tutti i casi in cui dovrà applicare iva in fattura dovrà inoltre, tenere conto di eventuale fornitura di beni significativi, poiché in quel caso dovrà assoggettare ad iva 10% la mano d’opera e una parte del bene proporzionale alle prestazioni di mano d’opera e assoggettare l’eventuale restante parte ad iva ordinaria 22%; i beni significativi sono:
    • ascensori e montacarichi
    • infissi esterni ed interni
    • caldaie
    • video-citofoni
    • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
    • sanitari e rubinetterie da bagno
    • impianti di sicurezza

Un autentico ginepraio tributario che il legislatore avrebbe introdotto per contrasto all’evasione, con il risultato di avere reso impossibile la vita degli onesti, questo è certo, e prodotto le risa dei disonesti che semplicemente nemmeno si preoccupano di emettere le fatture. Sarebbe auspicabile, che con un po’ di umana considerazione il legislatore voglia finalmente eliminare il regime del reverse charge e dello split payment,  dato che la fattura elettronica concede all’amministrazione finanziaria la possibilità di operare tutti i controlli antievasione abbia voglia di praticare.

I.P.