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20 ottobre, 2016

Categoria: AGEVOLAZIONI

La Cassazione con la sentenza N 13340/2016 ha stabilito che non è causa di perdita dell’agevolazione la cessione prima del decorso dei 5 anni della quota di immobile acquistata fruendo dei benefici prima casa.

E’ noto che cedere un immobile, prima del decorso di 5 anni, acquistato godendo dei benefici prima casa, comporta la revoca dell’agevolazione con pagamento della sanzione del 30%, salvo che entro un anno dalla cessione venga acquistata nuova abitazione.

La Suprema Corte ha ritenuto meritevole di tutela l’atto di assegnazione per trasferimento della prima casa in sede di separazione  legale ritenendolo diverso dalla cessione a titolo oneroso o gratuito che farebbe perdere i benefici goduti.