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5 ottobre, 2016

Categoria: IVA

In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente è concesso di scegliere tra:

  • il riporto all’anno successivo con utilizzo dello stesso in compensazione;
  • il rimborso.

L’utilizzo dell’una o dell’altra soluzione necessita il rispetto delle regole fissate dal Legislatore. In particolare va evidenziato che, al fine di ridurre i costi delle imprese, è stato previsto che il rimborso del credito IVA è possibile ottenerlo senza alcuna garanzia.

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso. Il limite massimo della compensazione orizzontale è comunque pari a € 700.000.

Costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

fino a

€ 5.000

Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
fino a

€ 15.000

·   la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

·  è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione. Pertanto, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.

superiore

a € 15.000

La dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato.
 N.B. Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di “detrazione” trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2016.

Presentazione della dichiarazione IVA annuale

I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

A decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2014 per importi superiori a € 5.000.

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

In alternativa all’utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, come sopra accennato, il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso.

Quest’ultimo è comunque ammesso soltanto in presenza di determinati requisiti ovvero in caso di cessazione dell’attività. Infatti il rimborso del credito IVA annuale:

  • spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti:
a) Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
b) Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
c) Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
d) Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA
e) Soggetti non residenti
  • può essere richiesto a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti:
  • in caso di cessazione dell’attività;

ovvero

per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio (2013-2015).

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il Decreto c.d. “Semplificazioni” ha introdotto significative novità in materia di rimborso del credito IVA, commentate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E.

Rimborso fino a € 15.000

Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia (in precedenza tale importo era pari a € 5.164,57).

Sul punto, l’Agenzia precisa che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non alla singola richiesta.

Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia

Il rimborso di importo superiore a € 15.000, richiesto da un soggetto non a rischio”, è erogato alternativamente:

  • previa prestazione di garanzia

ovvero

  • senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Si evidenzia che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso. A tal fine, nel corso del consueto incontro di inizio anno, l’Agenzia ha precisato che se il contribuente intende:

  • chiedere un rimborso superiore rispetto a quello originario, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita del visto di conformità, entro i 90 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione (nella citata Circolare n. 32/E l’Agenzia specifica che i 90 giorni decorrono dalla “scadenza del termine”);
  • revocare la richiesta di rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
  • apporre il visto di conformità (assente nella dichiarazione originaria) senza modificare la scelta operata in relazione al rimborso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Nella nuova formulazione dell’art. 38-bis non è più presente la categoria dei c.d. “contribuenti virtuosi”, ossia di quei soggetti che, soddisfando determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, erano esonerati dalla prestazione della garanzia.

Visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione degli specifici controlli, disciplinati dall’art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

Nella Circolare n. 32/E in esame, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente puòrivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.

In merito alle nuove modalità, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E evidenzia che “il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili”. Si rammenta infatti che per la compensazione nel mod. F24 del credito IVA di importi superiori ad € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

L’Agenzia sul punto precisa che l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo):

  • è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per il rimborso è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva;
  • è correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso.

In merito alla verifica del limite di € 15.000, va considerato che:

  • lo stesso va calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso. Ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia;
  • anche le richieste di rimborso infrannuale (mod. IVA TR), devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell’erogazione del rimborso senza garanzia.

Il limite è riferito all’intero anno. Così, ad esempio, qualora sia stata presentata un’istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente se ne presenti un’altra per il medesimo anno di ulteriori € 6.000, in relazione a quest’ultima richiesta scatta l’obbligo sia del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Oltre al visto di conformità (o in alternativa della sottoscrizione dell’organo di controllo), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare le seguenti condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ossia:

  1. rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
  • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
  • l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende.

Nella Circolare n. 32/E in esame l’Agenzia evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato (nella previgente disciplina il bilancio doveva essere approvato).

Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto;
  1. nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata.

Nella Circolare n. 32/E in esame l’Agenzia evidenzia che ai fini del computo dell’anno precedente va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, l’anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2014 e il 14.3.2015;

  1. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.

Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia

Come sopra accennato, per il rimborso di importo superiore a € 15.000, è previsto l’obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei soggetti “a rischio”, ossia sussistendo le seguenti situazioni:

  1. esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012). Nell’ambito del citato incontro l’Agenzia precisa che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi.

La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l’effettivo esercizio dell’attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA.

 

Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l’11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l’attività d’impresa sia iniziata prima del 12.4.2013;

  1. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
  • 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
  • 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
  • 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.

Nella citata Circolare n. 32/E l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • l’intervallo dei 2 anni decorre dalla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, qualsiasi atto di accertamento / rettifica notificato prima del 15.3.2013 non va considerato ai fini della verifica della condizione di cui sopra, mentre rileveranno quelli notificati dal 15.3.2013 al 14.3.2015, qualora superino le percentuali previste;
  • nel computo degli atti vanno considerati tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso (avvisi di accertamento e di rettifica IVA, nonché quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), a prescindere dall’esito degli stessi, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato;
  • la differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta (o del maggior credito dichiarato), va calcolato con riferimento a ciascun anno, “valutando la «pericolosità» del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall’IVA”. Per importi accertati si intende sia l’imposta accertata che il minor credito;
  • sono riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti;
  1. presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  2. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.

Caratteristica della garanzia

La durata della garanzia è di 3 anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.

Ai sensi del citato art. 38-bis, comma 5, la garanzia può essere costituita da:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.

Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all’ammontare dell’imposta, anche i relativi interessi.

Per le PMI la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi ex art. 29, Legge n. 317/91 iscritti nell’apposito Albo.

Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante ex art. 2359, C.c., dell’obbligazione di restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Decorrenza del termine per l’esecuzione rimborsi

L’esecuzione del rimborso va effettuata entro 3 mesi decorrenti non più dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ma dalla data di effettiva presentazione della stessa.

Il termine per il computo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, qualora superi i 15 giorni.

La stessa Agenzia precisa che se il visto di conformità è apposto sulla dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

*articolo tratto da Informativa Fiscale SEAC “Spazio Aziende”